Capita a volte, di trovarsi di fronte a richieste di ingaggio da parte di artisti emergenti e non. Esiste una sola normativa da cui trarre la disciplina del mandato è il Codice Civile, artt. 1703 e seguenti e 1742 e seguenti.In particolare, l’articolo 1703 C.C.Â
"Il mandato è il contratto con il quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altro"
La procura o mandato è un contratto di scrittura privata attraverso il quale un artista (mandante) conferisce ad una persona fisica o giuridica (mandatario) il potere di agire per suo conto. Un documento che ha la sua rilevanza, senza il quale l’agente non potrebbe agire e dimostrare, di aver ricevuto dall’artista l’incarico di rappresentarlo. Non potrebbe inoltre dimostrare di aver diritto al compenso (infatti per legge il mandato si definisce mandato oneroso proprio perchè presuppone il diritto al compenso), e non potrebbe neanche aver accesso ai documenti e ai dati sensibili dell’artista, in virtù della legge sulla privacy (altro potere che conferisce il mandato). Altre agenzie invece non utilizzano il suddetto modello, ed hanno la piena facoltà di redigere e/o modificare il contratto a proprio piacimento: è proprio qui che bisogna stare molto attenti a ciò che si firma e soprattutto è fondamentale che l’artista conosca bene i propri diritti. Spesso gli artisti sono restii a concedere l’esclusiva all’agente, poiché credono che dare mandato a più agenzie possa garantire loro maggiori possibilità di lavoro: ciò in realtà è sbagliato, poiché rischia di creare confusione.Â
Â
Per prassi, in Italia l’agente viene pagato dall’artista con una provvigione calcolata in percentuale sul cachet lordo e generalmente non ha diritto ad alcun rimborso spese, né ad un fisso garantito. Altresì, per una strana abitudine, gli agenti incassano la loro provvigione solo a buon fine dell’ingaggio e una volta che sia stato saldato l’artista, anche se per legge spetterebbe loro la provvigione già a conclusione dell’affare, ovvero alla firma del contratto di scrittura artistica, quindi con acconto. Anche la durata del contratto deve essere concordata tra le parti e normalmente varia dai tre ai cinque anni rinnovabili. Lo stesso vincolo si giustifica col fatto che, perché la collaborazione inizi a produrre i frutti sperati, soprattutto con giovani artisti ancora sconosciuti, sono necessari di norma almeno due o tre anni. Il manager infatti, nei primi tempi si occuperà di promuovere il giovane artista e di procurargli audizioni/ingaggi di sua competenza: è possibile che le prime audizioni non producano contratti e che si renda necessario raffinare l’esibizione: spesso i giovani talenti necessitano di tempo per perfezionarsi e maturarsi tecnicamente e artisticamente.
Â
Man mano si arriverà finalmente ad ottenere contratti, ma per l’anno successivo, poiché normalmente le location organizzano le stagioni con un anno di anticipo. Inoltre in Italia l’agente, di prassi, non ha diritto ad alcun rimborso per le spese sostenute per l’esercizio della sua attività . Quindi artisti emergenti avanti tutta, agenti o manager valutate la migliore sinergia per un buon lavoro di squadra o artistica, e sempre attenti a ciò che firmate, se vi sia offerto un contratto vero e proprio da firmare, alla fine. E se proprio vi sentite predisposti per lo spettacolo, nulla dovrebbe frenare la vostra entusiasmante performance e voglia di esibirvi di fronte a un pubblico che non vi conosce.Â